Capo V
Art. 35
35 / 63Riduzione da attività economica sostanziale
In vigore dal 20 dic 2025
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «dipendenti ammissibili»: i dipendenti impiegati a tempo pieno o a tempo parziale di un'impresa e i prestatori di lavoro indipendenti che partecipano alle attività operative ordinarie del gruppo multinazionale o nazionale sotto la direzione e il controllo dello stesso;
b) «spese salariali ammissibili»: le spese per le indennità dei dipendenti, inclusi gli stipendi, i salari e le altre spese sostenute a beneficio personale diretto e distinto dei dipendenti, quali l'assicurazione sanitaria e i contributi pensionistici, le imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonché i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
c) «immobilizzazioni materiali ammissibili»:
1) immobili, impianti e attrezzature localizzate nel Paese;
2) risorse naturali localizzate nel Paese;
3) il diritto del locatario o del locatore di utilizzare beni tangibili localizzati nel Paese;
4) licenza o accordo analogo da parte dell'amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in beni tangibili.
2. Il reddito netto rilevante per un dato Paese è ridotto, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di un importo pari alla somma della riduzione per spese salariali di cui al comma 3 del presente articolo e della riduzione per immobilizzazioni materiali di cui al comma 4 del presente articolo, entrambe calcolate in relazione a ciascuna impresa localizzata nel Paese. Il primo periodo non si applica se l'impresa dichiarante di un gruppo multinazionale o nazionale sceglie, ai sensi dell', comma 2, di non avvalersi per l'esercizio della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale.
3. La riduzione basata sulle spese salariali di un'impresa localizzata in un Paese è pari al 5 per cento delle sue spese salariali ammissibili per i dipendenti ammissibili che esercitano attività per il gruppo multinazionale o nazionale in detto Paese, fatta eccezione per le spese salariali ammissibili:
a) capitalizzate e incluse nel valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili;
b) imputabili a un reddito escluso a norma dell'.
4. La riduzione basata sulle immobilizzazioni materiali di un'impresa localizzata in un Paese è pari al 5 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili localizzate nel Paese, fatta eccezione per:
a) il valore contabile degli immobili, compresi terreni ed edifici, posseduti per la vendita, la locazione o l'investimento;
b) il valore contabile delle immobilizzazioni materiali utilizzate per generare un reddito escluso a norma dell'.
5. Ai fini del comma 4, il valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili corrisponde alla media del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili all'inizio e alla fine dell'esercizio, quale registrato ai fini della predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo, eventualmente ridotto di svalutazioni, ammortamenti, perdite per riduzioni di valore accumulate ed eventualmente incrementato dell'importo imputabile alla capitalizzazione delle spese salariali.
6. Ai fini dei commi 3 e 4, le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di un'impresa che è una stabile organizzazione sono quelle incluse nella relativa contabilità separata a norma dell', commi 1 e 2, a condizione che le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono localizzate nello stesso Paese in cui è localizzata la stabile organizzazione. Le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di una stabile organizzazione non sono prese in considerazione per le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili della casa madre. Nel caso in cui il reddito di una stabile organizzazione è stato escluso, in tutto o in parte, ai sensi dell', comma 1, e dell', comma 5, le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di tale stabile organizzazione sono escluse nella stessa proporzione dal calcolo di cui al presente articolo per il gruppo multinazionale o nazionale.
7. Le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili sostenute da una entità trasparente e le immobilizzazioni materiali ammissibili di sua proprietà che non sono attribuite ai sensi del comma 6 sono attribuite:
a) alle imprese proprietarie dell'entità trasparente, nella stessa proporzione indicata nell', comma 4, a condizione che i dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono localizzati nel Paese delle imprese proprietarie;
b) all'entità trasparente se è la controllante capogruppo, ridotte in proporzione al reddito escluso dal calcolo del reddito rilevante dell'entità trasparente ai sensi dell', commi 1 e 2, a condizione che i dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono localizzati nel Paese dell'entità trasparente.
8. Tutte le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili dell'entità trasparente, non attribuite ai sensi dei commi 6 e 7, sono escluse dal calcolo della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale del gruppo multinazionale o nazionale di imprese.
9. La riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale in relazione ad un'impresa apolide è calcolata, per ciascun esercizio, separatamente dalla riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale di tutte le altre imprese del gruppo.
10. La riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale ai sensi del presente articolo non include l'esclusione basata sulle spese salariali e l'esclusione basata sulle immobilizzazioni materiali delle imprese che sono entità d'investimento in tale Paese.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-35