Capo V
Art. 33
33 / 63Determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva
In vigore dal 29 dic 2023
Determinazione dell'aliquota
di imposizione effettiva
1. L'aliquota di imposizione effettiva di un gruppo multinazionale o nazionale di imprese deve essere calcolata separatamente per ogni esercizio e per ogni Paese di localizzazione, a condizione che nel Paese vi sia un reddito netto rilevante. L'aliquota di imposizione effettiva è pari al rapporto tra le imposte rilevanti rettificate del Paese e il reddito netto rilevante del Paese e, salvo quanto previsto all', comma 2, detto rapporto può essere negativo o positivo.
2. Per imposte rilevanti rettificate del Paese s'intende l'importo positivo o negativo risultante dalla somma algebrica delle imposte rilevanti rettificate di tutte le imprese localizzate in quel Paese determinate ai sensi del capo IV.
3. Il reddito netto rilevante o la perdita netta rilevante del Paese per un dato esercizio sono dati dalla differenza tra il reddito rilevante di tutte le imprese localizzate nel Paese e la perdita rilevante di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese determinati ai sensi del capo III.
4. Le imposte rilevanti rettificate nonché il reddito o perdita rilevante di imprese che sono entità di investimento ovvero entità assicurative di investimento non rilevano ai fini dell'aliquota di imposizione effettiva di un gruppo e del reddito netto rilevante, determinati ai sensi dei commi da 1 a 3.
5. L'aliquota di imposizione effettiva di ciascuna impresa apolide è calcolata, per ogni esercizio, separatamente dall'aliquota di imposizione effettiva di ogni altra impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-33