Art. 24 · Utile derivante dal trasporto marittimo internazionale
Capo III

Art. 24

24 / 63

Utile derivante dal trasporto marittimo internazionale

In vigore dal 29 dic 2023
Utile derivante dal trasporto marittimo internazionale 1. L'utile derivante dall'attività di trasporto marittimo internazionale e l'utile derivante dalle attività accessorie al trasporto marittimo internazionale conseguiti da un'impresa non concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante a condizione che la sede di direzione effettiva dell'impresa di trasporto marittimo che consegue tali utili è ubicata nel Paese in cui la stessa impresa è localizzata. Ai fini del primo periodo, per direzione effettiva si intende il luogo ove sono prese le decisioni strategiche o commerciali riguardanti le navi interessate al traffico internazionale. 2. Se la somma algebrica dell'utile o perdita da trasporto marittimo internazionale e da attività accessorie è negativa, tale risultato negativo è escluso ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante. 3. Se l'utile complessivo da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale, conseguito dalle imprese del gruppo localizzate nel medesimo Paese, è superiore al 50 per cento dell'utile complessivo derivante dall'attività di trasporto marittimo internazionale dalle stesse conseguito, l'eccedenza concorre a formare il reddito o perdita rilevante. 4. I costi sostenuti da un'impresa direttamente derivanti dalle sue attività di trasporto marittimo internazionale e dalle attività a questo accessorie sono imputati alle rispettive attività alle quali afferiscono ai fini del calcolo dell'utile netto da trasporto marittimo internazionale e dell'utile netto da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale. I costi sostenuti da un'impresa che sono indirettamente inerenti alle attività indicate nel primo periodo concorrono rispettivamente a formare l'utile netto da trasporto marittimo internazionale e l'utile netto da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale in misura pari al rapporto tra i ricavi ad esse relativi e i ricavi complessivi conseguiti dall'impresa. 5. I costi sostenuti da un'impresa che, ai sensi del comma 4, sono direttamente o indirettamente inerenti all'utile derivante dal trasporto marittimo internazionale e da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale non concorrono a formare il reddito o perdita rilevante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-24