Art. 14 · Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti intermedie
Capo II

Art. 14

Abrogato9 / 63

Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti intermedie

In vigore dal 1 gen 2027
1. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione. 2. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione ed è direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione qualora con riferimento al medesimo esercizio: a) la controllante capogruppo è soggetta ad una imposta minima integrativa equivalente; b) una altra partecipante intermedia ovunque localizzata detiene una partecipazione di controllo, diretta o indiretta, nella partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano ed è soggetta ad una imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente. 4. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo che è una entità esclusa, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa relativa a tali imprese a bassa imposizione. 5.Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione ed è direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo che è una entità esclusa deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio. 6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non trovano applicazione qualora per tale esercizio un'altra partecipante intermedia è soggetta ad una imposta minima integrativa, o ad un'imposta minima integrativa equivalente, e detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nella partecipante intermedia ivi indicata localizzata nel territorio dello Stato italiano.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-14