Art. 2
2 / 10Ambito di applicazione
In vigore dal 13 gen 2024
1. Il presente decreto si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai concessionari dei pubblici servizi limitatamente agli .
2. Le Autorità indipendenti, gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adeguano i propri ordinamenti ai principi del presente decreto nell'ambito della loro autonomia regolamentare e organizzativa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-13;222#art-2