Art. 8 · Autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari per animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia
Capo II

Art. 8

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Autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari per animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia

In vigore dal 18 gen 2024
1. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari per gli animali di cui all', paragrafo 6, del regolamento, contiene: a) le informazioni di cui all'allegato I del regolamento; b) la documentazione tecnica di cui all'allegato III del presente decreto; c) una sintesi del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza. 2. Il Ministero della salute può attribuire la classificazione senza obbligo di prescrizione ai medicinali veterinari la cui domanda di autorizzazione all' immissione in commercio è presentata ai sensi del comma 1. 3. I medicinali veterinari destinati alle specie animali di cui all', paragrafo 6, del regolamento, devono avere confezioni di dimensioni idonee a coprire un ciclo di terapia e per un trattamento individuale o per un ristretto numero di animali. 4. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui all', paragrafo 6, del regolamento, i medicinali veterinari contenenti sostanze antimicrobiche.
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