Titolo IV
Art. 35
35 / 46Utilizzo dei medicinali negli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26
In vigore dal 18 gen 2024
1. Gli stabilimenti autorizzati ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in cui sono detenuti gli animali cui all', comma 3, del medesimo decreto, possono detenere scorte di medicinali necessarie all'attività clinica o alle procedure di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, secondo quanto previsto nell' del presente decreto, a condizione che le due tipologie di medicinali siano tenute distinte, al fine di consentire quanto specificato al comma 3, del presente articolo.
2. La detenzione e l'utilizzo delle scorte presso gli stabilimenti di cui al comma 1 ricade sotto la responsabilità del medico veterinario designato di cui all' del decreto legislativo n. 26 del 2014. Il medico veterinario designato è equiparato al direttore sanitario della struttura di cura degli animali di cui all', comma 1, del presente decreto.
3. Il medico veterinario designato può delegare altri soggetti, adeguatamente formati ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2014, al prelievo dalle scorte e alla somministrazione esclusivamente dei medicinali da utilizzare per le procedure cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 26 del 2014.
4. Nel caso di assenza di scorta, per la prescrizione di medicinali utilizzati nell'ambito delle procedure di cui all', comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 26 del 2014, il medico veterinario designato prescrive il medicinale esclusivamente al responsabile del progetto, con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale.
5. Nei casi di progetti che prevedano l'utilizzo di animali destinati alla produzione di alimenti e per i quali è prevista o si renda necessaria la reintroduzione degli stessi, si stabilisce un adeguato tempo di attesa e si applicano le disposizioni del regolamento nonché dell' del decreto legislativo n. 26 del 2014.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;218#art-35