Titolo IV
Art. 34
34 / 46Modalità di tenuta e gestione delle scorte da parte del medico veterinario nell'esercizio dell'attività zooiatrica
In vigore dal 18 gen 2024
1. Il medico veterinario nell'esercizio dell'attività zooiatrica comunica all'autorità territorialmente competente la esigenza di detenere scorte di medicinali.
2. La comunicazione di cui al comma 1 indica l'ubicazione dei locali adibiti alla detenzione delle scorte di cui all', comma 1, del presente decreto, che non può coincidere con una struttura di cura di cui all' del presente decreto.
3. Le scorte possono essere costituite da medicinali veterinari e dai medicinali omeopatici di cui all' del presente decreto.
4. I medicinali a uso umano, inclusi quelli di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ad eccezione degli antimicrobici, possono essere detenuti in scorta e sono utilizzati alle condizioni previste dagli articoli 112, 113 e 114 del regolamento.
5. I medicinali a uso umano di cui al comma 4 non possono essere ceduti ai proprietari e ai detentori degli animali.
6. La modalità di gestione delle scorte da parte del medico veterinario nell'esercizio dell'attività zooiatrica è disciplinata dall' del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;218#art-34