Art. 30 · Impiego di medicinali veterinari non autorizzati in Italia
Titolo III

Art. 30

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Impiego di medicinali veterinari non autorizzati in Italia

In vigore dal 18 gen 2024
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il Ministero della salute è l'autorità competente alla adozione del provvedimento di autorizzazione alla importazione di medicinali veterinari autorizzati in Paesi terzi. 2. Il Ministero della salute è l'autorità competente alla adozione al provvedimento di autorizzazione alla introduzione dei medicinali veterinari immunologici per animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano autorizzati in altri Stati membri. 3. Nel caso di medicinali veterinari di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento, il medico veterinario notifica l'importazione di un medicinale veterinario all'autorità territorialmente competente entro dieci giorni dalla prescrizione veterinaria. 4. Nel caso di impiego di medicinali veterinari immunologici autorizzati in altri Stati membri ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, il medico veterinario notifica l'introduzione di tale medicinale veterinario immunologico all'autorità territorialmente competente entro dieci giorni dalla prescrizione veterinaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;218#art-30