Art. 19 · Depositari di medicinali veterinari
Titolo III

Art. 19

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Depositari di medicinali veterinari

In vigore dal 18 gen 2024
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle attività di coloro che detengono e distribuiscono all'ingrosso medicinali veterinari sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;218#art-19