Art. 15 · Registrazione delle attività di importazione e di fabbricazione delle sostanze attive ad uso veterinario
Capo V

Art. 15

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Registrazione delle attività di importazione e di fabbricazione delle sostanze attive ad uso veterinario

In vigore dal 18 gen 2024
1. Il Ministero della salute è l'autorità competente a ricevere, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 95 del regolamento: a) le richieste dei fabbricanti di sostanze attive stabiliti sul territorio nazionale, di registrazione dell'attività di fabbricazione delle sostanze attive utilizzate come materiali di partenza dei medicinali veterinari; b) le richieste di registrazione dell'attività di importazione delle sostanze di cui alla lettera a). 2. Il Ministero della salute è l'autorità competente ad adottare i relativi provvedimenti di diniego, di sospensione o di revoca delle registrazioni di cui al comma 1. 3. Gli importatori e i fabbricanti di sostanze attive comunicano al Ministero della salute le modifiche di cui all'articolo 95, paragrafo 5, del regolamento. Il Ministero della salute individua, con proprio provvedimento, le tipologie di modifiche soggette all'obbligo di notifica immediata. 4. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 il Ministero della salute è l'autorità competente all'inserimento delle relative informazioni nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione all'ingrosso di cui all'articolo 91 del regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;218#art-15