Art. 3
3 / 5Modifiche al decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385
In vigore dal 11 gen 2024
Modifiche al decreto legislativo
del 1° settembre 1993, n. 385
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 118 è inserito il seguente:
«Articolo 118-bis (Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento). - 1. Le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. Gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'articolo 119.
2. Le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di cui al comma 1, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.
3. Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, sono comunicati al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità al comma 2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
4. Le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. In caso di inefficacia, si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), o, per i contratti di credito di cui al Capo II, dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a).
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del presente Titolo, anche ove diversi da quelli di cui all', paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011. Non si applica l'articolo 118.».
b) all'articolo 120-noviesdecies, comma 1, dopo le parole: «118,» sono inserite le seguenti: «118-bis,»;
c) all'articolo 125-bis, comma 2, dopo le parole: «118,» sono inserite le seguenti: «118-bis,»;
d) all'articolo 126-quinquies, comma 1, dopo le parole: «e 7» sono inserite le seguenti: «, e l'articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4»;
e) all'articolo 127-bis, comma 1, dopo le parole: «articolo 118» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 118-bis».
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, le banche e gli intermediari finanziari:
a) rendono nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto previsto dall'articolo 118-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) comunicano ai clienti, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente contenente in modo evidenziato la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto», le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste dall'articolo 118-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del comma 2 sono inefficaci. In caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 118-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993.
4. I commi 2, lettera b), e 3 si applicano ai contratti richiamati dall'articolo 118-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993 e ai soggetti che prestano i relativi servizi. Non si applica l'articolo 118 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;207#art-3