Art. 2
2 / 9Definizioni
In vigore dal 7 gen 2024
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009, nonché le seguenti:
a) situazione di emergenza: interruzione imprevista del funzionamento dei macchinari utilizzati per determinare il sesso dell'embrione;
b) macerazione: metodo utilizzato per la eliminazione dei pulcini maschi previsto all'allegato I, Capo 1, Tabella 1, numero 4, al regolamento (CE) n. 1099/2009;
c) incubatoio: lo stabilimento di cui all', punto 47), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;205#art-2