Art. 2 · Definizioni

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 7 gen 2024
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009, nonché le seguenti: a) situazione di emergenza: interruzione imprevista del funzionamento dei macchinari utilizzati per determinare il sesso dell'embrione; b) macerazione: metodo utilizzato per la eliminazione dei pulcini maschi previsto all'allegato I, Capo 1, Tabella 1, numero 4, al regolamento (CE) n. 1099/2009; c) incubatoio: lo stabilimento di cui all', punto 47), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;205#art-2