Capo I
Art. 3
3 / 8Riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di confisca
In vigore dal 6 gen 2024
Riconoscimento, esecuzione e trasmissione
dei provvedimenti di confisca
1. Per i provvedimenti di confisca autorità di esecuzione, ai sensi dell', paragrafo 1, numero 9), del regolamento, è la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata.
2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente la Corte di appello di Roma.
3. Nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento, la corte di appello dispone il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità e ordina, contestualmente, il sequestro preventivo dei beni e delle somme di danaro oggetto del provvedimento di confisca.
4. Quando non provvede ai sensi del comma 3, il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza è comunicato al procuratore generale e all'autorità di emissione ed è notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso è altresì notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del certificato.
5. Contro la sentenza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Entro i cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 del codice di procedura penale. In caso di annullamento con rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
6. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca è immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello. Si applicano le disposizioni dell', commi 3 e 5, del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.
7. Nei casi di concorso di provvedimenti di cui all'articolo 26 del regolamento, quando oltre a un provvedimento di sequestro è stato riconosciuto anche un provvedimento di confisca, è eseguito il provvedimento di confisca. Quando concorrono uno o più provvedimenti di sequestro e più provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono più provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire è determinata sulla base dei criteri di cui all', comma 6 7.
8. Fermo quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento, per la destinazione dei beni confiscati, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.
9. Per i provvedimenti di confisca, autorità di emissione ai sensi dell', paragrafo 1, numero 8), del regolamento, è il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca.
10. Quando la confisca è ordinata con una sentenza di condanna emessa all'esito di un processo in cui l'imputato non è comparso personalmente, se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), punti i) e ii) del regolamento, il pubblico ministero dispone la notifica della sentenza al condannato, informandolo delle condizioni e dei termini per chiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale e della possibilità che il nuovo giudizio comporti una diversa statuizione sulla confisca. Il pubblico ministero emette il certificato di confisca quando l'interessato, ricevuta la notifica, dichiara espressamente di non opporsi alla confisca o non presenta richiesta di rescissione nel termine di cui all'articolo 629-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero quando diviene irrevocabile l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rescissione. Su richiesta del pubblico ministero, il giudice dell'esecuzione può disporre il sequestro preventivo dei beni oggetto di confisca.
11. Le disposizioni del comma 10 si applicano, altresì, nei casi di confisca ordinata dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenza emessa all'esito di un processo in cui l'imputato non è comparso personalmente. In tal caso, unitamente all'ordinanza che ordina la confisca, all'imputato è altresì notificata la sentenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;203#art-3