Art. 5 · Responsabilità

Art. 5

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Responsabilità

In vigore dal 31 gen 2024
1. Nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, e dal presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, i componenti dei loro organi, i loro dipendenti, nonché gli organi delle procedure di risoluzione, inclusi i commissari speciali, la CCP-ponte, e i componenti dei suoi organi, rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave. 2. Nell'esercizio del loro incarico, l'esperto indipendente di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, i componenti dei suoi organi, nonché i suoi dipendenti rispondono per i danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave. 3. Per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati all', comma 1, lettera c), del presente decreto la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
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