Art. 4 · Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 4

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Ministro dell'economia e delle finanze

In vigore dal 31 gen 2024
Ministro dell'economia e delle finanze 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è il ministro designato ai sensi dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, esercita le funzioni di sua competenza previste dal medesimo regolamento e approva il provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione. 2. La Banca d'Italia, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalità per la tempestiva condivisione delle informazioni, al fine di garantire efficacia ed efficienza della gestione delle crisi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224#art-4