Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

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Ambito di applicazione

In vigore dal 31 gen 2024
1. Il presente decreto si applica alle controparti centrali con sede legale in Italia limitatamente agli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23. 2. La Banca d'Italia e la Consob emanano con propri atti le disposizioni di attuazione del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224#art-2