Art. 19 · Riconoscimento contrattuale degli strumenti e dei poteri dell'autorità di risoluzione

Art. 19

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Riconoscimento contrattuale degli strumenti e dei poteri dell'autorità di risoluzione

In vigore dal 31 gen 2024
Riconoscimento contrattuale degli strumenti e dei poteri dell'autorità di risoluzione 1. Ai fini di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23, le controparti centrali includono nei contratti o accordi conclusi con i partecipanti diretti o con i detentori di partecipazioni ovvero di titoli di debito ubicati in un paese terzo o disciplinati dalla legislazione di un paese terzo una clausola mediante la quale essi riconoscono l'efficacia degli strumenti e dei poteri di risoluzione esercitati dalla Banca d'Italia sui medesimi contratti o accordi nonché sui relativi diritti, obblighi, attività e passività, e accettano di subirne gli effetti. 2. Il comma 1 si applica ai contratti e agli accordi stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso, risulta che gli strumenti e i poteri di risoluzione esercitati dalla Banca d'Italia producono i loro effetti su diritti, obblighi, attività e passività di cui al comma 1. 4. Se la controparte centrale determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 è impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, essa notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia è sospeso l'obbligo di cui al comma 1. 5. A seguito della notifica di cui al comma 4, la Banca d'Italia può chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilità della controparte centrale. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non è impraticabile, essa può richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilità della controparte centrale. La Banca d'Italia può inoltre chiedere a quest'ultima di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1. 6. Gli strumenti e i poteri di risoluzione sono comunque esercitati anche in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.
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