Art. 17 · Strumento della CCP-ponte

Art. 17

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Strumento della CCP-ponte

In vigore dal 31 gen 2024
1. Ai fini di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia dispone la costituzione della CCP-ponte in forma di società di capitali e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto con provvedimento emanato ai sensi dell', comma 1, lettera c), del presente decreto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché, fermo restando l'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/23, di ogni adempimento necessario per la costituzione della società. In deroga all'articolo 2331, secondo comma, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della società prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento, gli amministratori della società curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge. 2. In caso di applicazione dello strumento di svalutazione e conversione delle passività congiuntamente a quello della CCP-ponte, l'eventuale conversione in capitale delle passività cedute alla CCP-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio su quest'ultima dei poteri alla stessa attribuiti dagli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) 2021/23.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224#art-17