Art. 1
1 / 27Definizioni
In vigore dal 31 gen 2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l';
Visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare gli articoli 31 e 32;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2021» e in particolare l';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) 2021/23, salvo quanto specificamente previsto dal presente articolo:
a) «controparte centrale sottoposta a risoluzione»: una controparte centrale (CCP) in relazione alla quale è avviata un'azione di risoluzione;
b) «risoluzione»: l'applicazione di uno o più strumenti di risoluzione di cui al titolo V, capo III del regolamento (UE) 2021/23, per realizzare gli obiettivi indicati nell' del medesimo regolamento (UE) 2021/23;
c) «autorità di risoluzione»: l'autorità designata ai sensi dell' del presente decreto;
d) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una controparte centrale cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la controparte centrale;
e) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche a esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;
f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre a risoluzione la CCP ai sensi dell' del presente decreto, l'applicazione di uno o più strumenti di risoluzione di cui al titolo V, capo III del regolamento (UE) 2021/23, oppure l'esercizio di uno o più poteri di cui al titolo V, capo IV del regolamento (UE) 2021/23;
g) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o, comunque, i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonché titoli che conferiscono il diritto di acquisire o che rappresentano o che sono convertibili in azioni, quote o negli strumenti finanziari di cui sopra;
h) «commissari straordinari»: gli amministratori temporanei previsti all' del regolamento (UE) 2021/23, come nominati ai sensi dell'articolo 79-novies.2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
i) «commissari speciali»: gli amministratori straordinari previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23;
l) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, e dell' del presente decreto;
m) «CCP-ponte»: la società di capitali costituita ai sensi del titolo V, capo III, sezione 5, del regolamento (UE) 2021/23 e dell' del presente decreto, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, le partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione, o le attività, i diritti e le passività di questa con l'obiettivo di mantenerne la continuità delle funzioni essenziali.
2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le definizioni di cui all' del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224#art-1