Art. 8 · Disposizioni transitorie

Art. 8

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 3 dic 2023
1. Per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori di cui all' sono ammessi a presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente. 2. Allo scopo di favorire lo sviluppo del settore dello spettacolo, in via eccezionale, per le domande presentate entro il 15 dicembre 2023, l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell', comma 2, ferma restando l'applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli . 3. L'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non si applica agli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5,3 milioni di euro per l'anno 2028, 5,4 milioni di euro per l'anno 2029, 5,5 milioni di euro per l'anno 2030, 5,6 milioni per l'anno 2031, 5,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 5,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, si provvede ai sensi dell'. 4. In aggiunta a quanto stabilito dall', l'indennità di discontinuità non è cumulabile con l'indennità ALAS di cui all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-30;175#art-8