Art. 4
4 / 10Contribuzione figurativa
In vigore dal 3 dic 2023
1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all', comma 2, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all', comma 3, secondo periodo.
2. Le giornate riconosciute ai sensi dell', comma 1, sono accreditate figurativamente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fino a concorrenza del numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e comunque nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-30;175#art-4