Art. 7 · Prescrizione di mangimi medicati e prodotti intermedi

Art. 7

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Prescrizione di mangimi medicati e prodotti intermedi

In vigore dal 2 gen 2024
Prescrizione di mangimi medicati e prodotti intermedi 1. La prescrizione veterinaria per mangime medicato di cui all' del regolamento, può essere rilasciata esclusivamente da un medico veterinario iscritto all'ordine professionale, è redatta in formato elettronico tramite il sistema informativo di tracciabilità e contiene le informazioni di cui all'allegato V del regolamento. 2. Nella consegna di mangimi medicati trasportati in autocarri cisterna o altri contenitori analoghi è consentita una tolleranza del 5 per cento in più o in meno tra il peso effettivo del prodotto scaricato presso l'allevamento ed il peso indicato sulla prescrizione veterinaria per mangime medicato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;194#art-7