Art. 5 · Anagrafiche ed elenchi

Art. 5

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Anagrafiche ed elenchi

In vigore dal 2 gen 2024
1. In attuazione dell' del regolamento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle Aziende sanitarie locali competenti, iscrivono gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento e quelli registrati di cui all', paragrafo 2 del regolamento, nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti (SINVSA), indicando l'attività svolta e il numero di riconoscimento individuale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;194#art-5