Art. 3 · Autorità competenti ed organi di controllo

Art. 3

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Autorità competenti ed organi di controllo

In vigore dal 2 gen 2024
1. Le Autorità competenti, ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, definite dall', comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27. 2. Per l'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo ufficiale per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al regolamento e al presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;194#art-3