Art. 10 · Disposizioni specifiche per la contaminazione crociata e l'omogeneità

Art. 10

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Disposizioni specifiche per la contaminazione crociata e l'omogeneità

In vigore dal 2 gen 2024
Disposizioni specifiche per la contaminazione crociata e l'omogeneità 1. In attuazione dell', paragrafo 5, del regolamento, nelle more della definizione da parte della Commissione europea, i livelli massimi specifici di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio sono stabiliti nell'allegato I del presente decreto. 2. Con decreto del Ministero della salute, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Centro di referenza nazionale per la sorveglianza e il controllo degli alimenti per gli animali possono essere stabiliti ulteriori livelli massimi specifici di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio nelle more della loro definizione da parte della Commissione europea. 3. Il Ministero della salute con decreto, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Centro di referenza nazionale per la sorveglianza e il controllo degli alimenti per gli animali, può stabilire criteri di omogenea dispersione dei medicinali veterinari nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi, finché alla determinazione degli stessi non provveda la Commissione ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;194#art-10