Art. 9 · Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

Art. 9

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Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

In vigore dal 30 dic 2023
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica dopo le parole: «Violazione degli impegni» sono inserite le seguenti: «e degli altri obblighi»; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.»; c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;188#art-9