Art. 5 · Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

Art. 5

5 / 13

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

In vigore dal 30 dic 2023
Modifiche all' del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 1. All' del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 dopo il comma 4, è aggiunto, infine, il seguente: «4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;188#art-5