Art. 4 · Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

Art. 4

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Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

In vigore dal 30 dic 2023
Modifiche all' del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 1. All', del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In base alla gravità dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione è pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all', comma 1. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10 per cento, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.»; b) al comma 3 le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»; c) al comma 4 le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
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