Art. 4
4 / 4Disposizioni finali
In vigore dal 28 dic 2023
1. L'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare determinato dall'articolo 798-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificati dagli , comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, è destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze, secondo misure percentuali stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
2. Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 novembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;185#art-4