Art. 2 · Disposizioni transitorie per la rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

Art. 2

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Disposizioni transitorie per la rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

In vigore dal 28 dic 2023
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le parole: «150.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unità»; b) all'articolo 2209-ter, alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: «150.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unità»; c) all'articolo 2233-bis, comma 1: 1) all'alinea, le parole: «2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»; 2) dopo la lettera c-bis), è aggiunta, in fine, la seguente: «c-ter) in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), in relazione a specifiche esigenze di Forza armata, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, stabilito dal quadro VI della tabella 1 allegata al presente codice, può essere ridotto nel limite massimo di quattro promozioni. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l'anno successivo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;185#art-2