Art. 7
7 / 15Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l'Eurojust
In vigore dal 24 dic 2023
Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori
del membro nazionale presso l'Eurojust
1. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione, ovvero quando ricorrono circostanze oggettive, concretamente idonee a ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l'esercizio dei poteri del membro nazionale, questi può essere assistito da un aggiunto e da assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall', paragrafo 2, del regolamento, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità.
2. Quando si procede ai sensi del comma 1, il Consiglio superiore della magistratura ne dà comunicazione al collegio dell'Eurojust e riceve l'assenso prima di provvedere alla relativa nomina.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;182#art-7