Art. 4 · Trattamento economico del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale

Art. 4

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Trattamento economico del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale

In vigore dal 24 dic 2023
Trattamento economico del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale 1. I magistrati ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale mantengono il proprio trattamento economico complessivo. Fermo quanto previsto dall' del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde agli stessi il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja.
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