Art. 15
15 / 15Disposizioni finanziarie
In vigore dal 24 dic 2023
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli , del presente decreto, valutati in euro 772.229 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto ad euro 458.697 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all';
b) quanto ad euro 273.862 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' , comma 3, della legge 4 agosto 2022, n. 127;
c) quanto ad euro 39.670 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 novembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;182#art-15