Art. 13 · Disposizioni transitorie

Art. 13

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 dic 2023
1. Le disposizioni degli si applicano alle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso l'Eurojust in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisita ogni necessaria informazione e sentito il Ministro della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla conferma dell'incarico dei magistrati già distaccati presso l'Eurojust, salvo che risultino venuti meno i requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico ai sensi degli . Quando l'incarico è confermato, il Consiglio superiore della magistratura dispone il ricollocamento in ruolo dei magistrati e conferisce ai medesimi le funzioni requirenti. La conferma dell'incarico non ne modifica il termine di scadenza. Si applicano, in caso di mancata conferma, le disposizioni dell', comma 2. 3. Ai fini di cui all', comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non si tiene conto del conferimento delle funzioni requirenti disposto ai sensi del comma 2 quando il magistrato distaccato presso l'Eurojust, prima di assumere l'incarico, esercitava funzioni giudicanti.
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