Art. 10
10 / 15Richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali
In vigore dal 24 dic 2023
Richiesta e scambio di informazioni
con le autorità nazionali
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 21 del regolamento, ai fini dell'esercizio delle funzioni conferitegli dal regolamento, il membro nazionale presso l'Eurojust può:
a) richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi;
b) accedere alle informazioni contenute nei registri e nelle anagrafi indicati dall' del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, alle stesse condizioni del magistrato del pubblico ministero e mediante richiesta all'ufficio centrale del casellario giudiziale;
c) accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, nonché alle informazioni contenute in ogni altro pubblico registro;
d) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicare dati inseriti nel Sistema;
e) accedere alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute;
f) accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui della legge 30 giugno 2009, n. 85, alle informazioni inserite nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), nonché la richiesta di accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero. Il pubblico ministero, quando non accoglie la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che provvede con decreto motivato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;182#art-10