Art. 9 · Misure da adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori
Titolo II

Art. 9

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Misure da adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori

In vigore dal 14 nov 2023
Misure da adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori 1. In caso di accertata condizione di non conformità l'organismo di controllo adotta, secondo i casi, una o più delle seguenti misure: a) impone la presentazione entro i termini stabiliti di un piano d'azione per la correzione della non conformità da parte dell'operatore; b) ordina il miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli che l'operatore ha messo in atto per garantire la conformità; c) dispone la soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intero lotto o ciclo di produzione interessato, colture o animali interessati, a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento; d) impone un nuovo periodo di conversione; e) vieta la commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica per un determinato periodo a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del Regolamento; f) limita l'ambito di applicazione del certificato; g) sospende il certificato; h) ritira il certificato; i) obbliga ad informare tempestivamente per iscritto i clienti. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformità, a seconda della loro gravità, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del Regolamento.
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