Art. 7 · Compiti degli organismi di controllo
Titolo II

Art. 7

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Compiti degli organismi di controllo

In vigore dal 14 nov 2023
1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori e in conformità alle procedure di cui all'articolo 40, paragrafo 1), lettera a), punti i), ii), iii), del Regolamento, dichiarati nei documenti trasmessi a corredo dell'istanza di cui all', comma 3, del presente decreto, gli organismi di controllo: a) rilasciano il certificato agli operatori entro novanta giorni dalla data di ricezione della notifica di cui all' del presente decreto ovvero, entro lo stesso termine, comunicano i motivi ostativi al rilascio; b) garantiscono la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale pubblica, come disciplinato dall' del presente decreto; c) fissano e pubblicano i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori per il servizio svolto e delle spese per la gestione dei ricorsi, nonché le regole di ripartizione delle stesse in caso di soccombenza; d) verificano la non conformità ai sensi dell' del presente decreto. 2. Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attività di controllo e certificazione, è incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. 3. Gli organismi di controllo garantiscono che il proprio personale mantenga riservate tutte le informazioni ottenute durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione. 4. Gli organismi di controllo rendono disponibili le informazioni acquisite all'autorità delegante e assicurano un sistema di comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza delle attività svolte e prevenire possibili frodi.
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