Titolo V
Art. 30
30 / 32Clausola di salvaguardia
In vigore dal 14 nov 2023
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-30