Art. 29 · Disposizioni transitorie e finali
Titolo V

Art. 29

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 14 nov 2023
1. Gli allegati II, III e IV al presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Gli organismi di controllo già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a operare fino alla naturale scadenza dei vigenti decreti di autorizzazione e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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