Art. 25 · Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori
Capo II

Art. 25

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Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori

In vigore dal 14 nov 2023
Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce a seguito della soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, nè superiore a 100.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, che non provvede ad informare la clientela è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, nè superiore a 100.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore del sistema dei controlli interni che omette di conservare i documenti e le registrazioni previsti dall' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, od omette e ritarda la comunicazione delle informazioni previste dall' del medesimo regolamento di esecuzione, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato dall'operatore a favore del quale è disposto il sistema dei controlli nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, nè superiore a 100.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta un idoneo sistema di tracciabilità e di registrazioni per comprovare la conformità al Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, nè superiore a 100.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza sostanze non ammesse nella produzione biologica è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, nè superiore a 100.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene o non adempie agli obblighi e agli impegni previsti dall'articolo 39 del Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro, nè superiore a 100.000 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, senza averne diritto, si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, nè superiore a 100.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro. 9. Per un efficace coordinamento, le autorità competenti e gli organismi di controllo stabiliscono adeguati scambi informativi per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dall'.
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