Titolo III
Art. 21
21 / 32Sistemi di tracciabilità
In vigore dal 14 nov 2023
1. Al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale, e, in particolare, delle disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati pubblica con accesso riservato, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici obbligate ad utilizzare tale banca dati, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode.
2. Al fine di garantire il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una infrastruttura digitale pubblica, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuati gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-21