Titolo III
Art. 17
17 / 32Notifica di attività di produzione biologica e ingresso nel sistema di controllo
In vigore dal 14 nov 2023
Notifica di attività di produzione biologica
e ingresso nel sistema di controllo
1. La persona fisica o giuridica notifica l'inizio della propria attività di produzione biologica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento attraverso il SIB. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN.
2. Il procedimento amministrativo relativo alla notifica è gestito attraverso il SIB secondo le modalità descritte nell'allegato IV - Sezione A al presente decreto.
3. Gli operatori che conducono una unità di produzione, come definita dal Regolamento all', paragrafo 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico, integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN.
4. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unità di produzione di acquacoltura, le attività di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.
5. La notifica è trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 4 la notifica è trasmessa alla regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale dell'azienda.
6. La prima notifica è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell', comma 1-quater, della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
7. L'operatore aggiorna i dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica trasmettendo una notifica di variazione con le modalità descritte nell'allegato IV - Sezione B al presente decreto entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.
8. In caso di prima notifica con superfici agricole già condotte con metodo biologico, al fine di garantire la continuità dell'applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto dall'allegato IV - Sezione C al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-17