Art. 14 · Ulteriori obblighi degli organismi di controllo
Titolo II

Art. 14

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Ulteriori obblighi degli organismi di controllo

In vigore dal 14 nov 2023
1. Nell'esercizio dei compiti delegati, l'organismo di controllo ha l'obbligo di: a) garantire alle autorità competenti l'accesso agli uffici e fornire le informazioni e l'assistenza necessarie per lo svolgimento dell'attività di verifica; b) conservare i fascicoli di controllo per un periodo di almeno cinque anni a far data dall'esclusione o dal recesso dell'operatore; c) redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati per ogni operatore che commercializza prodotti biologici; d) adottare le misure a carico degli operatori receduti o esclusi dal sistema di controllo, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione, verificarne l'effettiva applicazione e, se del caso, comunicare l'inadempimento al Ministero; e) trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di variazione; f) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorità competente; g) comunicare al Ministero e alle regioni le modifiche normative od organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione; h) trasmettere al Ministero, per l'approvazione, gli eventuali contratti stipulati con altri organismi di controllo, autorizzati ai sensi dell', per l'affidamento di specifiche attività di valutazione; i) porre in essere le azioni correttive approvate dall'autorità competente in relazione alle criticità rilevate in sede di vigilanza; l) impiegare personale, compresi i componenti degli organi collegiali, adeguatamente qualificato ed esperto; m) identificare periodicamente le esigenze formative e di aggiornamento del personale impiegato, compresi i componenti degli organi collegiali e fornire programmi di formazione o addestramento, in particolare sui requisiti che qualificano il prodotto come biologico; n) trasmettere il programma annuale di verifica al Ministero e alle regioni entro il 31 gennaio di ogni anno e comunicare le variazioni intervenute nel corso dell'anno secondo il format di cui all'allegato III; o) trasmettere alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza una relazione sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 marzo secondo il format di cui all'allegato III; p) implementare e aggiornare i sistemi informativi nazionali ed europei con le modalità e nella tempistica stabilita; q) trasmettere, su richiesta del Ministero, nei termini e nelle modalità indicate con apposito provvedimento, i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica; r) trasmettere al Ministero e alle regioni, entro il 20 marzo di ogni anno, attraverso il Sistema informativo sulla produzione biologica (OFIS), le informazioni pertinenti relative ai casi di contaminazione con sostanze non ammesse riscontrati a seguito dei controlli ufficiali svolti l'anno precedente; s) aggiornare il profilo TRACES degli importatori per quanto di propria competenza; t) verificare l'attuazione delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e l'applicazione delle misure di cui all', anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-14