Titolo II
Art. 13
13 / 32Controversia
In vigore dal 14 nov 2023
1. L'operatore che, sulla base della controperizia di cui all', intenda contestare il risultato del controllo di laboratorio ha la facoltà di richiedere la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. A tal fine, l'operatore invia apposita richiesta all'organismo di controllo entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'esito analitico sfavorevole. Le spese della procedura sono a carico dell'operatore.
2. L'organismo di controllo affida la ripetizione dell'analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall'operatore. Il laboratorio utilizza l'aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l'esito dell'analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell'incarico.
3. Ai fini della definizione della controversia, l'organismo di controllo decide utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facoltà di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-13