Art. 10 · Obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità
Titolo II

Art. 10

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Obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità

In vigore dal 14 nov 2023
Obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità 1. Nell'esercizio dei compiti delegati, l'organismo di controllo ha l'obbligo di: a) svolgere le verifiche di conformità almeno una volta l'anno e le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, tenendo conto dell'analisi del rischio di non conformità al Regolamento con riguardo, in particolare, all'esecuzione dei campionamenti, ai principi attivi da ricercare, alle verifiche aggiuntive, alle verifiche senza preavviso, ai controlli della tracciabilità e del bilancio di massa; b) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell'operatore sono state rilevate situazioni di non conformità gravi o critiche non risolte; c) servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero, ai sensi dell', e, laddove emerga la necessità, utilizzare prove accreditate per la ricerca di singole sostanze non ammesse nella produzione biologica; d) redigere i provvedimenti di non conformità in maniera chiara, con descrizione dettagliata della criticità rilevata, della norma contenente la prescrizione, della tempistica per la proposizione e attuazione delle azioni correttive e per la verifica successiva da parte dell'organismo di controllo; e) informare l'operatore sul termine per la proposizione del ricorso indicando i costi e la loro ripartizione in caso di soccombenza; f) comunicare alle autorità competenti le non conformità rilevate a carico degli operatori assoggettati al proprio controllo; g) in caso di non conformità sospetta o accertata, fornire al Ministero tutte le informazioni utili e collaborare con esso, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Ministero con apposito provvedimento, al fine di assolvere agli obblighi previsti dall', paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279; h) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso dell'esclusione per morosità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-10