Art. 5
5 / 6Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40
In vigore dal 5 set 2023
1. All', comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati, preparati e conformi alle linee guida predisposte della Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI;».
2. All' del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «servitù connesse alla gestione di tali aree» sono sostituite dalle seguenti: «servitù e usi civici connessi alla gestione di tali aree»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico.»
3. All' del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. Per le piste già esistenti e già realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13».
4. All', comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al primo periodo dopo le parole: «la numerazione» sono aggiunte le seguenti: «, con sistemi di pronta riconoscibilità dei due opposti bordi pista».
5. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, lettera b), dopo le parole «per brevi tratti adeguatamente segnalati» sono aggiunte le seguenti: «o, per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023, che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri».
6. All'articolo 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, salvo che tale attività non sia stata affidata ai soggetti individuati dall'articolo 29, alla Croce Rossa italiana o alla Croce Bianca italiana, mediante specifiche convenzioni»;
b) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI».
7. All'articolo 10, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola: «Piste» è sostituita dalla seguente «Tracciati»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitati dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico degli stessi separandoli, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano i tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione dei tracciati di allenamento spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento.»;
c) al comma 3, le parole: «della pista» sono sostituite dalle seguenti: «del tracciato».
8. All'articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole «cattive condizioni di fondo» sono sostituite dalle seguenti: «, condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida»;
2) al secondo periodo, le parole «dallo stato» sono sostituite dalle seguenti: «dalle condizioni di innevamento»;
b) al comma 4, dopo le parole: «in caso di pericolo» sono inserite le seguenti: «atipico».
9. All'articolo 13, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, dopo le parole: «a cura dei gestori delle aree stesse» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenuto anche conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore».
10. All'articolo 17, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 3, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-08-29;120#art-5