Art. 6 · Sanzioni amministrative

Art. 6

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Sanzioni amministrative

In vigore dal 26 ago 2023
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 100.000 euro, il prestatore di servizi di hosting che: a) non informa tempestivamente, mediante il modello di cui all'allegato II al regolamento, l'autorità che ha emesso l'ordine di rimozione dell'avvenuta esecuzione dell'ordine, indicandone in particolare la data e l'ora; b) rimuove i contenuti terroristici o disabilita l'accesso ai contenuti terroristici ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento, omettendo di adottare le misure necessarie per ripristinare i contenuti o riabilitare l'accesso agli stessi, in conformità dell', paragrafo 7, del regolamento; c) dopo aver ricevuto una decisione emessa dall'autorità competente ai sensi dell', paragrafo 6, del regolamento, omette di ripristinare immediatamente i contenuti o l'accesso agli stessi, fatta salva la possibilità di applicare le proprie condizioni contrattuali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale; d) nella conservazione dei contenuti terroristici rimossi o il cui accesso è stato disabilitato, ovvero nella conservazione dei relativi dati, non osserva le disposizioni di cui all' del regolamento; e) non rispetta gli obblighi di trasparenza di cui all' del regolamento; f) non predispone il meccanismo di reclamo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento o, nell'esame, nella decisione e nella gestione dei reclami, non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 10; g) fuori dei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, omette di comunicare al fornitore di contenuti le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 11; h) omette di informare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione e la competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del Made in Italy della designazione del rappresentante legale, comunicando la relativa accettazione, o di rendere pubbliche le informazioni relative al rappresentante legale designato. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 200.000 euro, il prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che: a) non include nelle sue condizioni contrattuali o non applica disposizioni volte a contrastare l'uso improprio dei suoi servizi per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici; b) fuori dei casi di cui alla lettera a), non osserva taluno degli obblighi di condotta di cui all', paragrafo 1, del regolamento; c) adotta misure specifiche prive di taluno dei requisiti di cui all', paragrafo 3, del regolamento; d) dopo aver ricevuto una decisione di cui all', paragrafi 4 o 6, del regolamento, omette di comunicare all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, nei tre mesi successivi al ricevimento della decisione o ad una delle successive cadenze annuali, le misure specifiche che ha adottato e che intende adottare per conformarsi alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo . 3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75.000 a 300.000 euro, il prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che: a) omette di adottare misure specifiche per proteggere i propri servizi dalla diffusione al pubblico di contenuti terroristici ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento; b) dopo aver ricevuto una decisione di cui all', paragrafo 6, omette di adottare le misure imposte dalla decisione per garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo . 4. All'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo provvedono ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 gli Ispettorati territoriali della competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, che accerta e contesta le violazioni. Il rapporto di accertamento e di contestazione delle violazioni è presentato al Ministero delle imprese e del made in Italy, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge n. 689 del 1981. La reiterazione delle violazioni, di cui all'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, opera anche nel caso di pagamento in misura ridotta. 5. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui: a) la natura, la gravità e la durata della violazione; b) il carattere doloso o colposo della violazione; c) le precedenti violazioni commesse dal prestatore di servizi di hosting; d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del prestatore di servizi di hosting; e) la cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le autorità competenti f) l'attività svolta dal prestatore di servizi di hosting per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi di hosting; h) il grado di colpa del prestatore di servizi di hosting, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate dal prestatore di servizi di hosting per conformarsi al regolamento e al presente decreto. 6. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, in egual misura, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'integrazione delle risorse già destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 7. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione coopera con il Ministero delle Imprese e del made in Italy, per gli aspetti relativi ai precedenti commi, sulla base di una convenzione operativa sottoscritta tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-24;107#art-6