Art. 5 · Prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici

Art. 5

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Prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici

In vigore dal 26 ago 2023
1. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione è l'autorità competente a emettere la decisione di cui all', paragrafo 4, del regolamento, a sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche adottate dai prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici e a emettere le ulteriori decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo . 2. Le decisioni assunte dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento, nonché le decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo , possono essere impugnate dal prestatore di servizi di hosting innanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-24;107#art-5