Art. 4 · Esame degli ordini di rimozione transfrontalieri

Art. 4

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Esame degli ordini di rimozione transfrontalieri

In vigore dal 26 ago 2023
1. L'autorità competente a esaminare un ordine di rimozione transfrontaliero trasmesso ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento e ad assumere le decisioni motivate di cui ai paragrafi 3 e 4 del medesimo , è il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il rappresentante legale del prestatore di servizi di hosting risiede o è stabilito. Il giudice dispone che copia dell'ordine di rimozione transfrontaliero sia trasmesso al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo immediatamente e, comunque, prima di assumere le decisioni indicate al primo periodo. 2. Le decisioni di cui all', paragrafi 3 e 4, del regolamento sono assunte, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Nel caso previsto dall', paragrafo 4, del regolamento, avverso il decreto il prestatore di servizi di hosting e il fornitore di contenuti che hanno presentato la richiesta di esame dell'ordine di rimozione possono proporre ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge. Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal deposito del decreto.
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